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Statuto della Associazione ONG Italiane

Approvato dall’Assemblea straordinaria del 26 giugno 2009

Art. 1 - Denominazione e sede

E’ costituita, con sede in Roma, l’Associazione denominata “Associazione delle rappresentanze delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale”, più brevemente "Associazione ONG Italiane (AOI)", di seguito “Associazione”.
L’Associazione ha durata illimitata e non ha finalità di lucro.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione ha lo scopo di riunire le rappresentanze delle organizzazioni italiane prioritariamente impegnate nella solidarietà e nella cooperazione internazionale al fine di sviluppare e consolidare politiche di relazione tra i popoli fondate sulla cultura ed i valori della solidarietà; sul rispetto della dignità di ogni essere umano; sulla difesa e la promozione di tutti i diritti per tutte le persone; su principi di giustizia e di equa partecipazione di tutti all’utilizzo e alla distribuzione delle risorse e dei beni comuni.
A tal fine l’Associazione persegue le seguenti finalità:
rappresentare, sostenere e diffondere le posizioni politiche e le proposte concordate tra le aggregazioni aderenti verso tutte le istituzioni pubbliche (nazionali ed internazionali); verso altri settori della società civile e verso l’opinione pubblica in genere;
rappresentare i propri soci in tutti gli ambiti dove essi agiscono unitariamente, quali: le istituzioni italiane ed internazionali; le sedi di collegamento con aggregazioni di solidarietà e cooperazione internazionale; gli enti sovranazionali in genere; tutti gli altri ambiti in cui sia consigliata ed opportuna una presenza ed azione unitaria
promuovere luoghi di confronto, dialogo ed elaborazione comune di strategie e politiche di cooperazione tra le aggregazioni rappresentative della società civile in materia di solidarietà e cooperazione internazionale a livello territoriale, nazionale ed internazionale;
promuovere relazioni e dialogo interculturale tra i popoli e le diverse culture e tradizioni; tra le aggregazioni rappresentative della società civile.
promuovere sinergie e collaborazioni con altre espressioni organizzate della società civile sulle tematiche di competenza, con particolare attenzione verso: le politiche e le azioni di solidarietà e di cooperazione; i diritti di tutti i cittadini; i rapporti di equità e di giustizia a livello politico, economico e sociale; la tutela dell’ambiente e dei beni comuni; la pace; il rispetto della dignità umana e il diritto alla vita di tutti gli esseri umani;
favorire l’elaborazione e l’applicazione di standard di qualità etici ed operativi nei settori di competenza;
promuovere e valorizzare ogni forma di aggregazione (tematica, consortile, ecc.) in quanto espressione di valori comuni e di specifiche proposte ed esperienze;
promuovere e facilitare la cultura di rete per accrescere lo scambio di esperienze e la circolazione di informazioni tra le aggregazioni aderenti, al fine di favorire processi di collaborazione e di sinergia sia al proprio interno, sia verso realtà esterne;
promuovere e sostenere campagne nazionali e/o internazionali di particolare rilevanza e di interesse generale, tra gli aderenti interessati,;
diffondere i servizi promossi dai propri Soci, ivi compresa la formazione e, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, attivarsi per fornirli direttamente.

Art. 3  - Soci

Possono essere Soci della Associazione gli organismi giuridicamente costituiti, senza fini di lucro, con esplicito mandato di rappresentanza per l’ambito di riferimento, che  rispondano ad una delle seguenti caratteristiche:
Organismi di rilevanza nazionale, impegnati prevalentemente nell’ambito della cooperazione e solidarietà internazionale, composti da organizzazioni italiane di base, o con sede legale in Italia, prevalentemente impegnate nello stesso settore
Organismi di rilevanza locale/sub-nazionale composti da organizzazioni di base italiane, o con sede legale in Italia, attive nella cooperazione e nella solidarietà internazionale.
Organismi di rilevanza nazionale, che a giudizio dell’assemblea siano espressione significativa e riconosciuta della società civile, impegnati sui temi della cooperazione internazionale, della pace, della sostenibilità ambientale, dei migranti, dei diritti e della giustizia sociale.

3.1 Adesione


Il Regolamento stabilisce le condizioni di appartenenza a ciascuna categoria.
Le richieste di adesione sono istruite dal Consiglio Nazionale dell’Associazione secondo quanto previsto dal Regolamento, e trasmesse all’Assemblea dei Soci che delibera sulla loro accettazione  alla luce del criterio della massima inclusività.
Il riconoscimento della qualifica di socio ha effetto dal momento della delibera.

3.2 Obblighi sociali


Costituiscono obblighi dei Soci:
  1. partecipare attivamente alle Assemblee, alla vita dell’Associazione e alle attività da essa promosse;
  2. essere in regola con il pagamento della quota sociale e degli eventuali contributi straordinari;
  3. sottoscrivere ogni codice etico e di condotta approvato dall’Assemblea. I Soci devono assicurare la vigilanza sulle organizzazioni loro aderenti affinché rispettino questi codici di condotta.

3.3 Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di  Socio  si perde per recesso, decadenza o esclusione.
Il recesso deve essere manifestato per iscritto al/alla Presidente ed ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.
I Soci sono considerati decaduti quando si verifichi, senza giustificato motivo, una delle seguenti situazioni: a) non siano presenti, direttamente o per delega, all’Assemblea per più di un anno; b) non paghino la quota sociale per più di due anni consecutivi; c) che, per più di un anno abbiano perduto i requisiti richiesti per aderire all’Associazione.
Tali condizioni devono essere accertate dal Consiglio Nazionale, sentito il Collegio dei Probiviri
In caso di esito confermativo, il Consiglio Nazionale può decidere la sospensione del socio e la decadenza viene deliberata  dall’Assemblea, nella prima riunione successiva.
I Soci sono esclusi, sentito il Collegio dei Probiviri, per gravi motivi lesivi degli interessi e dell’integrità dell’Associazione e per atteggiamenti contrari allo spirito e alla lettera dello Statuto o delle delibere dell'Assemblea o del Consiglio Nazionale e ai principi dei codici etici ed ogni altro codice di condotta approvato dall’Assemblea. I Soci possono essere esclusi anche qualora non prendano opportuni provvedimenti sulle organizzazioni loro aderenti che agiscano contrariamente ai principi dei codici di condotta.
Le organizzazioni che abbiano comunque perso la qualifica di Socio sono tenute in tutti i casi agli obblighi sociali dell'esercizio in corso e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 5 Osservatori

Gli organismi di cooperazione e solidarietà internazionale, senza fini di lucro, che non hanno o hanno perduto i requisiti per rimanere Soci, possono, su loro richiesta, diventare Osservatori.
Gli Osservatori partecipano al Forum triennale, alle assemblee, alle attività e alle campagne dell’Associazione senza diritto di voto né attivo né passivo.
Contribuiscono in misura ridotta al bilancio generale dell’associazione.

Art. 6 - Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei Soci;
b. il Consiglio Nazionale
c. Il Presidente
d. Il Vicepresidente
e. il Collegio dei Sindaci;
f. il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 - Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con gli obblighi sociali e si riunisce almeno 2 volte l’anno.
Ogni Socio è rappresentato da un numero di delegati definito come da Regolamento in modo da garantire la più ampia partecipazione, favorire l’aggregazione, dando quindi esplicito riconoscimento alle reti di organismi di base.
In nessun caso un Socio potrà avere più del 25 % dei delegati dell’Assemblea.
I delegati sono indicati nominativamente da ogni Socio.
Il Regolamento stabilisce le norme per la sostituzione permanente di un delegato e per l’istituto della delega.
L'Assemblea viene convocata dal/dalla Presidente secondo le modalità previste dal Regolamento. Il/La Presidente deve in ogni caso procedere alla sua convocazione in presenza di richiesta scritta firmata da almeno un terzo dei membri del Consiglio Nazionale o da almeno un quinto dei Soci.
L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
I Soci non in regola con il pagamento della quota sociale o di altri contributi dovuti o comunque inadempienti rispetto ai loro obblighi sociali, non possono esercitare il diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.
L’Assemblea, in apertura di seduta, elegge nel suo seno un/una Presidente ed un Segretario verbalizzante.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti ed ha i seguenti compiti e funzioni:
a. eleggere il/la Presidente dell’Associazione
b. eleggere il/la VicePresidente dell’Associazione
c. eleggere i membri del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri;
d. Ratificare le nomine dei membri del Consiglio Nazionale
e. approvare la relazione annuale delle attività svolte, il bilancio annuale consuntivo e preventivo, il documento di programmazione e il relativo piano di spesa per l’anno successivo predisposti dal Consiglio Nazionale
f. stabilire la quota associativa annuale;
g. definire gli eventuali specifici mandati per tutti gli altri organi sociali;
h discutere e deliberare documenti di indirizzo politico;
i. indire il Forum biennale, aperto a tutte le organizzazioni che aderiscono alle associazioni socie
j. deliberare l’adesione di nuovi Soci presentata dal Consiglio Nazionale;
k. deliberare la decadenza o la esclusione dei Soci;
l. approvare il Regolamento dell'Associazione e le sue modifiche sulla base di quanto proposto dal Consiglio Nazionale o da un quinto dei soci;
m. approvare o modificare I codici di condotta ed ogni altro codice etico proposto da almeno un quinto dei soci.
n. In casi di gravi inadempienze proporre all’Assemblea la revoca del mandato del/della Presidente e/o del Vice presidente
o. Attribuire deleghe di rappresentanza politica alle Piattaforme tematiche/geografiche costituite a norma dell’art.14 del presente statuto.
L’Assemblea, in presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, può altresì riunirsi in seduta straordinaria per deliberare su:
  • le modifiche dello Statuto;
  • lo scioglimento dell'Associazione.
  • Le decisioni di cui sub 1 e sub 2) debbono invece essere assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti.

Art. 8 – Forum

L’Associazione promuove, ogni 2 anni un forum aperto a tutti gli organismi aderenti ai Soci e agli Osservatori.
Il forum è momento di discussione e di confronto con l’insieme della base associativa al fine di attivare una consultazione allargata e formulare gli indirizzi politici e programmatici, i principi di riferimenti per codici etici e di qualità. L’Associazione tiene conto nei propri atti dei risultati e delle posizioni emerse nei corso dei forum.

Art. 9 - Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è formato da un rappresentante nominativamente espresso da ogni singolo socio, e dal Presidente e il Vicepresidente.
Compiti del Consiglio Nazionale sono relativi alla direzione e gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione.
Il Consiglio Nazionale, dura in carica tre anni.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno 6 volte all’anno e viene convocato dal/dalla Presidente secondo le modalità previste dal Regolamento.
Il Consiglio Nazionale è validamente costituito con la presenza di almeno il 50% dei voti espressi dai suoi membri. Il Consiglio Nazionale delibera di norma per consenso unanime; in caso di votazione, delibera con la maggioranza dei voti espressi dai membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del/della Presidente.
Per le votazioni, il Presidente ed il Vicepresidente dispongono di un voto ciascuno; ogni membro dispone di un numero di voti pari al numero dei delegati espressi in Assemblea dal proprio organismo di appartenenza.
Il Consiglio Nazionale ha i seguenti compiti e funzioni:
  1. a. coadiuvare il/la Presidente nell'esercizio dei suoi compiti e funzioni e, in particolare, nella esecuzione delle delibere approvate dall’Assemblea e delle altre attività previste dalla programmazione annuale. A tal fine il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente, provvede a delegare propri membri ad esercitare compiti e funzioni specifici. La funzione di “tesoriere”, sarà comunque delegata. Se richiesto, le deleghe possono essere assegnate a persone non facenti parte del Consiglio Nazionale.
  2. istruire le richieste di adesione dei candidati a Socio, verificare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità alla qualifica di Socio ed il loro mantenimento e formulare un parere da sottoporre all’Assemblea sulle richieste di adesione dei nuovi Soci
  3. deliberare la promozione, l’adesione e/o la partecipazione a iniziative, manifestazioni di particolare rilevanza politica, sindacale o di altra natura. In casi di urgenza è valida la consultazione per via telematica.
  4. stabilire i compensi degli incarichi remunerati;
  5. nominare, su proposta del/della Presidente, l’eventuale Direttore;
  6. in caso di scioglimento: 1) proporre all'Assemblea la destinazione dei beni dell’Associazione in conformità con i fini che essa si propone e secondo le leggi vigenti; 2) nominare i liquidatori ai quali dare mandato di eseguire quanto deliberato dall'Assemblea.
Il Consiglio Nazionale resta in carica tre anni ed è rinnovabile.

Art. 10 – Il/la Presidente

Il/la Presidente, oltre ai poteri di ordinaria amministrazione, ha i seguenti compiti e funzioni:
  1. esercitare la rappresentanza legale e politica dell'Associazione di fronte a terzi, ivi comprese le istanze nazionali e internazionali, e in giudizio;
  2. convocare l’Assemblea e il Consiglio Nazionale e presiedere quest’ultimo;
  3. dare esecuzione alle delibere approvate dagli organi sociali;
predisporre la relazione annuale delle attività svolte, il documento di programmazione e il relativo piano di spesa per l’anno successivo e gli altri documenti programmatici da sottoporre al Consiglio Nazionale e/o all’Assemblea;
sottoporre al consiglio Nazionale per l’approvazione gli atti di straordinaria amministrazione.
Il/la Presidente può delegare al/alla Vicepresidente parte dei propri compiti e funzioni,
Il/la Presidente è eletto dall’Assemblea per un mandato di tre anni, rinnovabile per un massimo di tre mandati.

Art. 11 : Il/la Vicepresidente

Il/la Vice presidente esercita la legale rappresentanza in caso di assenza o impedimento del presidente, ha inoltre il compito di:
collaborare con il/la Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, con particolare riferimento ai rapporti associativi;
sostituire il/la Presidente in tutte le sue funzioni quando questo sia assente o impedito.
Il/la Vice Presidente è eletto dall’Assemblea per un mandato di tre anni, rinnovabile per un massimo di tre mandati

Art. 12 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre Sindaci eletti dall’Assemblea per un periodo di 3 anni rinnovabili per non più di due mandati. Il Collegio dei Sindaci elegge nel suo seno il/la Presidente ed ha i seguenti compiti e funzioni:
a. controllare la corretta contabilità e gestione amministrativa dell'Associazione;
b. esaminare il bilancio annuale consuntivo prima della sua trasmissione al Consiglio Nazionale e redigere una relazione di accompagnamento allo stesso.
Il Collegio dei Sindaci resta in carica tre anni.

Art. 13 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 Probiviri eletti dall’Assemblea per un periodo di 3 anni rinnovabili per non più di due mandati. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il/la Presidente ed ha i seguenti compiti e funzioni:
dirimere le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi sociali, tra i membri degli organi sociali e tra gli organi sociali stessi e su eventuali segnalazioni formali da parte dei soci di violazione delle norme statutarie e della Carta etica. In tale contesto, esso giudica ex bono et ex equo senza formalità di procedura. Il lodo emesso è inappellabile.
Esprimere pareri sulla esclusione di soci
Il Collegio dei Probiviri resta in carica tre anni.

Art.14 - Piattaforme tematiche/geografiche

L’Associazione promuove e favorisce la costituzione di Piattaforme tematiche/geografiche fra i Soci, gli Osservatori e loro associati. Alle Piattaforme possono partecipare anche organismi non aderenti all’Associazione.
Le Piattaforme, per il loro miglior funzionamento, eleggono al proprio interno un Portavoce scegliendolo tra gli organismi aderenti ai Soci.
L’Assemblea potrà riconoscere alle Piattaforme deleghe di rappresentanza dell’Associazione alle condizioni stabilite dal Regolamento,

Art . 15 - Gratuità delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi associativi che ne abbiano fornito apposita documentazione.
Per lo svolgimento di attività che richiedono l’espletamento di prestazioni continuative, con significativo impiego di tempo, il Consiglio Nazionale potrà attribuire un emolumento adeguato all’attività prestata. Oppure potrà nominare e retribuire un direttore Nazionale che svolga l’ordinaria amministrazione sotto la direzione della presidenza e del consiglio Nazionale. Il direttore non potrà far parte del Consiglio Nazionale, nel caso lo fosse deve dimettersi dalla carica.

Art. 16 - Quota sociale annuale

Ogni Socio dovrà contribuire, con spirito di solidarietà interno, al bilancio dell’Associazione versando una quota sociale definita ogni anno dalla Assemblea al fine di pareggiare le entrate con le previsioni di spesa del bilancio preventivo.
La quota sociale sarà costituita da una parte di quota correlata al numero dei delegati espressi in assemblea e da una parte variabile stabilita sulla base del volume delle entrate aggregate di ogni Socio. Il Regolamento determina i criteri di calcolo delle quote, ivi comprese quelle degli osservatori.

Art. 17 - Patrimonio ed esercizio sociale

Il patrimonio della Associazione è costituito dalle quote associative, dalle contribuzioni dei Soci e di enti esterni, nonché da ogni altro bene che in ogni caso pervenga nella disponibilità dell'Associazione.
In conformità con quanto stabilito dalle leggi vigenti, è vietata ogni distribuzione ai Soci di avanzi di gestione, fondi o riserve.
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno; mentre il relativo bilancio deve essere approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 18 - Scioglimento

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Statuto, lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea. In caso di scioglimento, l’Assemblea, sulla base di una proposta formulata dal Consiglio Nazionale, delibera sulla destinazione dei propri beni in conformità con i fini che essa si propone e secondo le leggi vigenti.
Se necessario, il Consiglio Nazionale nomina i liquidatori ai quali viene dato mandato di eseguire quanto deliberato dall'Assemblea.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 20 – Norme Transitorie

Con l’approvazione del presente Statuto viene approvato anche il nuovo Regolamento.
Alla luce della modifica della base sociale, prevista dall’attuale percorso di riforma, l’Assemblea dei Soci che approva il presente Statuto e il nuovo Regolamento, resta validamente costituita sino alla successiva seduta che sarà debitamente convocata entro 6 mesi per l’ammissione dei nuovi Soci. Nella stessa occasione, le organizzazioni di base attualmente socie dell’Associazione procederanno con le proprie dimissioni, ovvero l’Assemblea procederà alla deliberazione del loro decadimento.
Le cariche sociali e il Consiglio nazionale vigenti al momento dell’approvazione del presente Statuto e del nuovo Regolamento, rimangono in carica fino alla elezione delle nuove cariche sociali che comunque avverrà entro un periodo non superiore a 6 mesi.
L’Assemblea di approvazione del presente Statuto e del nuovo Regolamento, nomina una “Commissione straordinaria” composta di 6 membri con il compito di:
  • raccogliere e verificare il sussistere delle condizioni di decadimento degli attuali Soci
  • raccogliere, verificare e promuovere l’adesione dei nuovi Soci
  • identificare i parametri per il computo dei delegati e delle quote sociali
  • raccogliere le candidature per la carica di Presidente e Vice-presidente
  • trasmette al Presidente in carica gli elementi e le indicazioni per la convocazione dell’Assemblea elettiva.
Tutti gli Organismi che hanno i requisiti per diventare Soci presenteranno la domanda di iscrizione descrivendo e autocertificando le proprie caratteristiche.
Gli organismi che non hanno i requisiti per diventare nuovi Soci e non sono rappresentati da almeno un nuovo Socio, costituiscono un “collegio provvisorio”, che esprimerà comunque un delegato in assemblea in loro rappresentanza. Il collegio provvisorio sarà soppresso comunque entro il 31 dicembre 2010.

 

 

 

 

 
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