Approvato dall’ Assemblea straordinaria del 26 giugno 2009e modificato Assemblea 30.01.10
Premessa
I Soci della Associazione aderiscono attraverso di essa alla istanza unitaria di rappresentanza e di collegamento delle ONG europee CONCORD.
Art. 1 – Soci e loro articolazioni
1.1 Caratteristiche delle differenti categorie di Soci:
Organismi di rilevanza nazionale, formalmente costituiti, impegnati prevalentemente nell’ambito della cooperazione e solidarietà internazionale, composti da organizzazioni italiane, o con sede legale in Italia, di cooperazione e solidarietà internazionale, che raggruppino almeno 15 organizzazioni di base, oppure 5 organizzazioni di base che gestiscano nel complesso progetti o iniziative per un valore minimo di 50 milioni di euro.
Organismi di rilevanza locale/sub-nazionale di organizzazioni italiane, o con sede legale in Italia, di cooperazione, solidarietà e impegno civile internazionale, che abbiano un almeno 15 associati.
Organismi singoli, ma di rilevanza nazionale espressione significativa e riconosciuta della società civile, impegnate sui temi della cooperazione internazionale, della pace, della sostenibilità ambientale, dei migranti, dei diritti e della giustizia sociale, presenti in maniera attiva in almeno due terzi delle regioni di Italia e/o con almeno 100.000 soci nelle organizzazioni di riferimento.
1.2. Istruzione delle richieste di adesione
Tutti i candidati a Socio devono presentare richiesta di adesione all'Associazione a mezzo lettera al/alla Presidente dell’Associazione corredata dei seguenti documenti:
Statuto e Atto costitutivo, dai quali si evincano le caratteristiche dell’organismo.
Documentazione e autocertificazione determinante le proprie caratteristiche, secondo il modello predisposto dall’Associazione.
Bilancio aggregato delle entrate destinate ad iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale, dell’ultimo anno approvato.
Elenco della base sociale per i Soci di categoria A e B; documentazione oggettiva in merito alle caratteristiche delle organizzazioni per i Soci di categoria C.
Dichiarazione d'adesione ad ogni codice etico e di condotta approvato dall’Assemblea.
qualora sia l’espressione di una organizzazione internazionale, il candidato dovrà inoltre certificare di disporre di una piena autonomia e indipendenza decisionale, organizzativa e gestionale della sede italiana.
A seguito della richiesta di adesione, il Consiglio Nazionale istruisce la pratica di adesione verificando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e/o acquisendo eventuali elementi integrativi. Il Consiglio Nazionale verifica inoltre il numero di delegati spettanti e sottopone la richiesta di adesione alla prima riunione utile dell’Assemblea per essere deliberata ai sensi dell’Art. 3.1. dello Statuto.
1.3. Mantenimento / perdita dei requisiti di Socio
In conformità a quanto previsto dagli articoli 3.2. e 3.3. dello Statuto e sulla base della relativa documentazione in possesso della Associazione, il Consiglio Nazionale ha la responsabilità di verificare annualmente la situazione dei singoli Soci per quanto relativo a:
permanenza dei criteri di ammissibilità alla qualifica di Socio, nella categoria di pertinenza;
clausole di decadenza.
A tal fine tutti i Soci sono tenuti a trasmettere entro i primi 5 mesi di ogni anno, i dati sulle attività svolte nell’anno precedente, l’elenco dei relativi soci ed il bilancio aggregato, tramite la compilazione del formulario predisposto dalla Associazione. Nel caso in cui il Consiglio Nazionale rilevi le condizioni di decadenza e/o di esclusione di un Socio, il/la Vice Presidente istruisce la pratica acquisendo gli elementi utili, ivi compreso il parere del Collegio dei probiviri, al fine di proporre la decadenza/esclusione del Socio all’Assemblea, che delibera ai sensi dell’articolo 3.3 dello Statuto.
1.4. Diritti dei Soci
Tutti i Soci, in regola con gli adempimenti associativi, il versamento delle quote e di ogni altro contributo associativo deliberato dall’Assemblea, hanno diritto di voto, di partecipare a tutte le attività dell’Associazione e di proporre un loro rappresentante alle cariche sociali.
1.5 Organismi di rilevanza locale/sub-nazionale
E’ impegno dell’Associazione, attraverso i propri organi, promuovere, sostenere e rafforzare le aggregazioni territoriali di organizzazioni di base della società civile impegnate nella cooperazione e nella solidarietà internazionale con l’obiettivo, nel rispetto dei principi dello Statuto e di ogni codice approvato dall’Assemblea, di accrescere la partecipazione di ogni organismo alle finalità proprie dell’associazione e di raggiungere attraverso di essi un numero sempre maggiore di cittadini.
1.6 Piattaforme Tematiche/geografiche
E’ impegno dell’Associazione promuovere, sostenere e rafforzare ambiti di confronto e di sinergia operativa tra tutti i soggetti interessati, rispetto a tematiche, Paesi/Regioni di intervento di particolare significatività per le finalità dell’Associazione.
L'Assemblea istituisce Piattaforme tematiche/geografiche, dotate deleghe politiche di rappresentanza in nome e per conto dell'Associazione, a condizione che:
Venga eletto al loro interno un Portavoce scelto tra i Soci
Disponga di un albo definito degli organismi formalmente aderenti
Assuma le decisioni a maggioranza qualificata.
l Portavoce delle Piattaforme, potranno essere invitati, senza diritto di voto, in forma permanente o occasionale ai lavori del Consiglio Nazionale.
Art. 2 – Assemblea
2.1 Composizione
L’Assemblea dell’Associazione è costituita dai Delegati dei Soci, ognuno dei quali è rappresentato da un numero variabile di Delegati.
Per la definizione del numero dei Delegati l’Assemblea dovrà attenersi ai seguenti criteri:
per i Soci appartenenti alla Categoria A): il numero degli organismi di base rappresentati e il volume di risorse mobilitate.
per i Soci appartenenti alla Categoria B): il numero degli organismi di base rappresentati.
per i Soci appartenenti alla Categoria C): un Delegato per ogni Socio
I parametri da applicare per il calcolo del numero dei delegati di cat. A) e B) saranno definiti nella prima Assemblea utile prevista nelle norme transitorie dello Statuto e successivamente ogni volta che l’Assemblea lo ritenga necessario con variazione del Regolamento. I parametri dovranno comunque prevedere, pur nella variazione del numero totale dei Soci e quindi dei Delegati, che il numero dei Delegati espressi dai Soci appartenenti alla Cat. A) non sia inferiore al 50% del totale.
2.1.a Nomina sostituzione e deleghe dei delegati Almeno 10 giorni dall’insediamento della nuova assemblea del triennio, ogni il legale rappresentante del socio indica con lettera indirizzata al presidente i nominativi dei propri delegati in assemblea. In caso di dimissioni o impedimento a proseguire il mandato di un delegato, il legale rappresentante del socio può indicare un nuovo nominativo con lettera motivata al presidentedell’Associazione recapitata almeno 10 giorni prima dell’Assemblea. Il nuovo delegato mantiene la carica fino allo scadere del triennio. Nel caso in cui Il delegato sia impedito a partecipare all’assemblea, il socio può sostituirlo con lettera del proprio legare rappresentante presentata al presidente dell’associazione indicante il sostituto occasionale, anche scelto tra i delegati di un altro socio
2.2. Convocazione
L'Assemblea viene convocata dal Presidente tramite comunicazione scritta (inclusa la posta elettronica) inviata almeno 30 giorni prima della data della riunione. Il relativo Ordine del Giorno e la documentazione preparatoria devono essere inviati ai Soci almeno 15 giorni prima della data della riunione. Il Presidente deve in ogni caso procedere alla sua convocazione in presenza di una richiesta scritta firmata da almeno un terzo dei Soci. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 45 giorni dalla convocazione.
2.3. Modifiche dello Statuto e del Regolamento
Le proposte di modifica dello Statuto o del Regolamento devono essere formulate per iscritto dal Presidente, dal Consiglio Nazionale o da almeno un terzo dei Delegati. Tali proposte vengono sottoposte al Consiglio Nazionale, che le presenta alla discussione e approvazione della prima Assemblea utile accompagnate da un parere circostanziato.
2.4. Foglio delle presenze in Assemblea
Il Presidente dell'Assemblea deve provvedere alla rilevazione dei dati relativi alla presenza dei Soci in ciascuna Assemblea onde verificarne la validità. A tal fine il Presidente può avvalersi di una Commissione verifica poteri nominata ad hoc dall’Assemblea.
Art. 3 - Consiglio Nazionale
3.1 Composizione
Il Consiglio Nazionale è composto da un rappresentante designato dai singoli Soci. Di norma prende le decisioni per consenso unanime, ma in caso di votazioni ogni Consigliere dispone di un numero di voti pari al numero di delegati definiti per ciascun Socio nell’Assemblea, come da Art. 2.1 del Regolamento.
3.2. Convocazione
Il Consiglio Nazionale viene convocato dal Presidente tramite comunicazione scritta (inclusa la posta elettronica) inviata almeno 10 giorni prima della data della riunione, unitamente all'Ordine del Giorno. Il Presidente deve in ogni caso procedere alla sua convocazione in presenza di una richiesta scritta firmata da almeno un terzo dei membri del Consiglio Nazionale. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta.
3.3. Assegnazione di compiti e funzioni a singoli Consiglieri
Oltre a quanto specificato nell'art. 9 dello Statuto, il Consiglio Nazionale ha facoltà di assegnare specifici compiti e funzioni ad uno o più tra i Consiglieri che lo compongono ivi compresi quelli funzionali ad una attiva e qualificata partecipazione agli ambiti di lavoro di CONCORD ed alle altre sedi internazionali di interesse dell’Associazione. Nella prima riunione utile nominerà comunque il Tesoriere.
Al fine di garantire piena collaborazione e unitarietà di indirizzo politico, i Consiglieri, i Portavoce delle Piattaforme Tematiche e i Soci che ricevono specifici compiti e funzioni fanno riferimento e si coordinano con il Presidente nello svolgimento dei propri mandati.
3.4. Perdita della qualifica di Consigliere
La qualifica di Consigliere si perde per decadenza, dimissioni o formale comunicazione del Socio che lo ha proposto. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente dell'Associazione. La decadenza si verifica invece in caso di assenza, senza giustificato motivo, ad almeno la metà più una delle riunioni di Consiglio Nazionale realizzate in un anno solare. Sia i casi di dimissioni che quelli di decadenza vengono sottoposti dal Presidente dell’Associazione alla prima riunione utile del Consiglio Nazionale. La decadenza di un Consigliere viene ratificata nella prima riunione utile dell’Assemblea.
3.5. Sostituzione dei Consiglieri
In caso di decadenza o dimissioni di un Consigliere, il Socio che ha espresso il Consigliere provvede alla tempestiva designazione di un suo sostituto, la cui nomina verrà ratificata nella prima Assemblea utile In tutti i casi, il nuovo Consigliere dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Nazionale in carica. 3.5.a.Deleghe un sostituto fra i membri del proprio organismo Socio della AOI un sostituto fra i membri del proprio organismo Socio della AOI.
3.6. Direttore
Il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente, può nominare un Direttore. Gli incarichi e le responsabilità specifiche del Direttore vengono formalizzati in un documento a tal fine predisposto ed approvato dal Consiglio Nazionale. Il Direttore partecipa, di norma, alle riunioni del Consiglio Nazionale e dell’Assemblea, senza diritto di voto.
3.7. Invitati al Consiglio Nazionale
Ai lavori del Consiglio Nazionale, possono partecipare senza diritto di voto membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci. Il Consiglio Nazionale ha la facoltà di invitare, caso per caso, ai propri lavori persone esterne se utili ai fini dell’espletamento dei punti all’O.d.G..
Art. 4 - Elezione degli organi sociali
4.1 Modalità di nomina dei Consiglieri
Ogni Socio ha diritto a proporre un consigliere, la cui nomina verrà sottoposta alla ratifica dell’Assemblea.
4.2. Modalità elettorali per il/la Presidente dell’Associazione
L'Assemblea elegge il/la Presidente ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto. Ai sensi di tale articolo, nel caso in cui nessun candidato dopo il primo scrutinio abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero dei voti nel corso dell’ultimo scrutinio. Ciascuna candidatura alla carica di Presidente deve essere presentata al Consiglio Nazionale tramite lettera sottoscritta da almeno un terzo Soci entro 30 giorni dalla Assemblea elettiva. In caso di mancanza di candidature tali termini sono derogabili. Nel caso di dimissioni del/della Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal/dalla Vice Presidente fino alla prima Assemblea utile, da convocarsi entro 90 giorni dalla data delle dimissioni. Tale Assemblea procede alla elezione di un/una nuovo/a Presidente, che dura in carica sino alla scadenza del Consiglio Nazionale.
4.3 Modalità elettorali per il/la Vice Presidente
Valgono le procedure fissate per il presidente.
4.4 Modalità elettorali per il Collegio dei Sindaci e per il Collegio dei Probiviri
In occasione dell'Assemblea che elegge gli Organi sociali, i Sindaci e i Probiviri vengono eletti con preferenza uninominale, sulla base di una lista unica di candidati per ciascuno dei due Collegi.
4.5. Svolgimento delle votazioni
In occasione delle riunioni che svolgono funzioni elettive, l'Assemblea, elegge una Commissione Elettorale che svolge i seguenti compiti e funzioni: a. verificare ed avallare, sulla base dei dati ricevuti dal Presidente dell’Associazione, gli aventi diritto al voto; b. assicurare le attività necessarie per lo svolgimento delle votazioni; c. eseguire lo spoglio dei voti; d. comunicarne i risultati.
Art. 5 – Collegio dei Sindaci
5.1. Convocazione
Il Collegio dei Sindaci viene convocato dal suo Presidente tramite comunicazione scritta (inclusa la posta elettronica) inviata almeno 10 giorni prima della data della riunione, unitamente all'Ordine del Giorno.
5.2. Decadenza o dimissioni dei Sindaci
In caso di decadenza o dimissioni, subentra nella carica il primo dei candidati non eletti. Qualora non vi siano altri candidati non eletti, in occasione della prima riunione di Assemblea utile, si può provvedere alla elezione dei Sindaci decaduti o dimissionari, che durano in carica sino alla scadenza del mandato del Collegio Sindacale in carica.
Art. 6 - Collegio dei Probiviri
6.1. Convocazione
Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal suo Presidente tramite comunicazione scritta (inclusa la posta elettronica) inviata almeno 7 giorni prima della data della riunione, unitamente all'Ordine del Giorno.
6.2. Decadenza o dimissioni dei Probiviri
In caso di decadenza o dimissioni, subentra nella carica il primo dei candidati non eletti. Qualora non vi siano altri candidati non eletti, in occasione della prima riunione di Assemblea utile, si può provvedere alla elezione dei Probiviri decaduti o dimissionari, che durano in carica sino alla scadenza del mandato del Collegio dei Probiviri in carica.
7. Deleghe alle piattaforme tematiche/geografiche
Le piattaforme tematiche/geografiche, costituite ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, il cui portavoce o rappresentante sia comunque espresso da un organismo aderente ad un socio possono rappresentare politicamente e tecnicamente, in accordo con il Presidente, l’Associazione verso terzi, a condizione che:
Sia costituita da un numero definito e formalizzato di organismi aderenti
Esprima democraticamente il proprio rappresentante e le proprie decisioni
Mantenga rapporti costanti con l’Associazione
Sottoscriva i documenti politici e i codici etici approvati dall’Associazione
Sottoponga all’approvazione del Consiglio Nazionale dell’AOI e si impegni a sottoporli in seguito i principali documenti programmatici e di contenuto prodotti
Riferisca al presidente sulla rappresentanza esercitata
Anche le piattaforme che non hanno avuto delega di rappresentanza dall’Associazione, possono comunque sviluppare ampie collaborazioni e sinergie attraverso altre forme di accordo o di riconoscimento da parte dell’Associazione, ed essere invitate ai consigli nazionali e alle assemblee.
Art. 8 – Gruppi di Lavoro
Per seguire problematiche specifiche il Consiglio Nazionale può costituire, anche coinvolgendo organizzazioni di base, gruppi di lavoro con mandato e tempo definiti. I gruppi di lavoro fanno riferimento direttamente al Presidente o ad un membro del Consiglio Nazionale da questi espressamente delegato.
Art . 9 - Quota sociale annuale
9.1. Importo
L'importo della quota sociale di ogni singolo Socio è determinato annualmente sulla base del piano di spesa preventivo approvato dall'Assemblea e secondo i criteri di cui all’articolo 8.2. del presente Regolamento. Tale quota sociale include anche la quota-parte relativa alla adesione a CONCORD. Ogni Socio si farà carico della spesa dell'Associazione in modo proporzionato e solidale. Gli Osservatori saranno tenuti a versare una quota fissa, determinata dall’Assemblea.
9.2. Base di calcolo
Al fine di poter disporre della base di calcolo necessaria alla determinazione delle quote sociali, il Legale Rappresentante di ogni Socio dovrà certificare per iscritto i dati relativi alle entrate del proprio organismo per l’anno di competenza nelle modalità previste nell’art.1.3. Per i Soci di categoria A) e B), per totale delle entrate si intende il totale aggregato delle entrate di ogni organismo di base ad essi aderenti Per i Soci di categoria C) per totale delle entrate si intendono quelle riferite alle attività di cooperazione e solidarietà internazionale e quelle ad esse correlate.
Ogni Socio sarà tenuto a versare una quota proporzionata al numero dei rispettivi Delegati in Assemblea ed una quota variabile calcolata sulla base delle rispettive entrate e riferita al piano di spesa preventivo approvato dall’Assemblea, mantenendo comunque una quota massima. In nessun caso il volume delle entrate del singolo organismo di base, potrà essere computato più di una volta.
9.3. Modalità di pagamento
Le quote sociali possono essere pagate in due rate (pari ognuna al 50% del totale): la prima deve essere versata entro il 30 aprile e la seconda entro il 1 settembre.
9.5. Trasmissione dei dati di bilancio
Ogni Socio è obbligato a trasmettere in tempo utili i dati di bilancio necessari a determinale la base di calcolo di cui all’Art. 8.2 del presente Regolamento. Al Socio che non ottempererà a tale obbligo, viene addebitata, in attesa di ricevere i dati, la quota riscossa dall’Associazione nell’anno precedente, aggiornata del 10%, salvo conguaglio.
Art. 10 - Gestione amministrativa
10.1. Unitarietà dell'amministrazione
L'amministrazione dell'Associazione deve essere unitaria per tutte le sue attività, in Italia e all'estero, ma deve evidenziare i ricavi e le spese relative alla partecipazione a CONCORD e alla realizzazione di altre eventuali attività di particolare rilevanza.
10.2. Revisione del bilancio
Il bilancio della Associazione deve essere revisionato da un professionista o da una società iscritti agli albi rispettivi.