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Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo
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Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo
Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo
LEGGE 26 FEBBRAIO 1987. N. 49
(Le parti in corsivo si riferiscono a modifiche alla Legge 49/1987 intervenute sulla basi di leggi successive)
Art. 1 (Finalità)
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La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai princìpi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP.
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Essa è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna .
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Essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.
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Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni .
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Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.
Art. 2 (Attività di cooperazione)
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L'attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa può essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale.
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Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attività sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra l'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3.
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Nell'attività di cooperazione rientrano :
a) L'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
b) la partecipazione. anche finanziaria, all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché nell'attività di cooperazione allo sviluppo della Comunità economica europea;
c) L'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;
d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;
f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
g) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo ; h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo. con particolare riguardo a quelli tra i giovani; i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo; l) l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione della Comunità europea; m) il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei paesi beneficiari.
4. Le attività di cui alle lettere a), c), d), e), f), h) del comma 3 possono essere attuate, in conformità con quanto previsto dal successivo articolo 5, anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle provincie autonome e degli enti locali.
5. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono avanzare proposte in tal senso alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 10. Il Comitato direzionale di cui all'articolo 9, ove ne ravvisi l'opportunità, autorizza la stipula di apposite convenzioni con le suddette strutture pubbliche.
Art. 3 (Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo).
Il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) è stato soppresso a seguito dell’entrata in vigore della Legge n.537/1993. Le competenze del disciolto CICS sono state trasferite al CIPE per quanto riguarda le funzioni di indirizzo generale, quali la definizione degli indirizzi programmatici e delle priorità geografiche , al Ministero degli Affari Esteri per quanto attiene alle altre funzioni.
Art. 4 (Competenza del Ministro del tesoro)
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Il Ministro del tesoro, in conformità con i criteri stabiliti dal CICS e d'intesa con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale, e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.
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Il Ministro del tesoro predispone annualmente una relazione sugli esiti dell'attività di propria competenza. Tale relazione è inviata al Parlamento in allegato alla relazione di cui al comma 6 dell'articolo 3.
Art. 5 (Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri)
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Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro per la parte di sua competenza, promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonché tra questo e il settore privato, programmi operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.
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In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari e di uniformità agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministero degli affari esteri, le iniziative di cooperazione allo sviluppo non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.
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In via eccezionale possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge - anche in mancanza di richieste da parte dei Paesi in via di sviluppo interessati - iniziative proposte da organizzazioni non governative purché adeguatamente documentate e motivate da esigenze di carattere umanitario.
Art. 6 (Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale)
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Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su proposta del Ministro degli affari esteri. autorizza il Mediocredito centrale a concedere. anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso.
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In estensione a quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786 e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con l'estero delega le competenze di cui al citato articolo 13, primo comma, lettera d), al Mediocredito centrale in ordine alle operazioni finanziate con crediti di aiuto o con crediti misti.
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I crediti di aiuto anche quando sono associati ad altri strumenti finanziari (doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a condizioni di mercato), potranno essere concessi solamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalità della presente legge. Nel predetto fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della legge 3 gennaio 1981. n. 7.
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Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo.
Art. 7 (Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo)
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A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6. e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi.
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II CICS stabilirà: a) la quota del Fondo di rotazione che potrà annualmente essere impiegata a tale scopo; b) i criteri per la selezione di tali iniziative che dovranno tenere conto - oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana - anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale; c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi.
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La quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione viene trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso è affidata. con apposita convenzione, la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo.
Art 8 (Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo)
Il Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo è stato soppresso a seguito dell’entrata in vigore della Legge n.537/1993.
Art. 9 (Comitato direzionale)
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E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.
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Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed è composto da: a) i Direttori generali del Ministero degli affari esteri; b) il Segretario generale per la programmazione economica del Ministero del bilancio, il Direttore generale del tesoro, il Direttore generale delle valute del Ministero del commercio estero e quello del Mediocredito centrale.
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I membri del Comitato direzionale potranno farsi rappresentare da loro sostituti all'uopo designati.
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Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo: a) definisce le direttive per l'attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 3 e delibera la programmazione annuale delle attività da realizzare ai sensi della presente legge; b) approva le iniziative di cooperazione il cui valore superi i due miliardi di lire; c) approva la costituzione delle unità tecniche di cui all'articolo 10 e le modalità per la loro formazione; d) delibera di volta in volta circa l'esistenza dei presupposti per attivare gli interventi di cui all'articolo ll. ad eccezione di quelli derivanti da casi di calamità; e) approva i nominativi degli esperti da inviare nei Paesi in via di sviluppo per periodi superiori a quattro mesi; f) esprime il parere sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto; g) stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei pareri tecnici di cui all'articolo 12; h) delibera in merito ad ogni questione che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al suo vaglio.
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Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne viene data notizia mediante apposito bollettino.
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Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato direzionale dispone di una segreteria composta da tre funzionari del Ministero degli affari esteri e di un nucleo di valutazione tecnica composto da cinque esperti scelti nell'ambito del personale di cui all'articolo 12.
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Con propria delibera, il Comitato nomina i componenti della segreteria e del nucleo di valutazione tecnica e definisce i rispettivi criteri organizzativi e compiti.
Art. 10 (Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)
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Per lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui all'articolo 2 della presente legge. è istituita, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, quale suo organo centrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Essa è disciplinata dal predetto decreto, salvo quanto previsto dalla presente legge. In seno alla Direzione generale è istituito un ufficio di studio e proposta per la promozione del ruolo della donna nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito della politica di cooperazione.
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In sede di prima applicazione il Ministro degli affari esteri con proprio decreto determina l'organizzazione della Direzione.
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Essa opera in conformità con le direttive e deliberazioni del Comitato direzionale e attende alla istruzione delle questioni bilaterali e multilaterali attinenti alla politica di cooperazione allo sviluppo e all'espletamento, in via diretta o indiretta, delle attività necessarie alla realizzazione dei programmi e delle iniziative bilaterali finanziate con le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.
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La Direzione generale provvede all'istituzione, previa delibera del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, di unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo destinatari della cooperazione italiana.
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La Direzione generale si avvale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, organo tecnico-scientifico del Ministero degli affari esteri, oltre che per servizi di consulenza e di assistenza nel campo dell'agricoltura, anche per l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale.
Art. 11 (Interventi straordinari)
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Gli interventi straordinari di cui all'articolo 1, comma 4, sono: a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale; b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanità e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamità, da carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalità; c) la realizzazione in loco di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate; d) L'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b), e c); e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la Direzione generale per la cooperazione allo Sviluppo.
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Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n.829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo [..].
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Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di cui all'articolo 3, comma 4, qualora l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal Direttore generale per importi inferiori e non sono sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale né al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui all'articolo 15, comma 2. La relativa documentazione è inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo e all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera.
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Le attività di cui al presente articolo sono affidate, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, ad apposita unità operativa della Direzione generale.
Art. 12 (Unità tecnica centrale)
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A supporto dell'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e limitatamente allo svolgimento dei compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui agli articoli 1 e 2, nonché per le attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo è istituita l'Unità tecnica centrale di cooperazione allo sviluppo.
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Nel decreto di cui al comma 2 dell'articolo 10 dovrà essere determinata l'articolazione funzionale dell'Unità tecnica centrale nell'ambito della Direzione generale in modo da rispecchiare al massimo l'articolazione funzionale della Direzione medesima.
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L'organico dell'Unità tecnica centrale è costituito da esperti assunti con contratto di diritto privato a termine entro un contingente massimo di centoventi unità e da personale di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari esteri. All'Unita tecnica centrale è preposto un funzionario della carriera diplomatica.
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Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato a termine - ivi compreso il trattamento economico - sono fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dal Fondo europeo dello sviluppo della Comunità economica europea, nonché dell'esperienza professionale di cui il personale interessato sarà in possesso al momento della stipula del contratto. Il contratto avrà durata quadriennale rinnovabile in costanza delle esigenze connesse all'attuazione dei compiti di natura tecnica della cooperazione allo sviluppo. Il decreto di cui al presente comma dovrà altresì prevedere le procedure concorsuali per la immissione degli esperti di cui al comma 3 nell'Unità tecnica centrale.
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Gli esperti di cui ai commi 3 e 4 sono impiegati anche nelle unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 13.
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Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo di precedenza per l'immissione, attraverso le procedure concorsuali di cui al comma 4, nell'Unità tecnica centrale. fino alla copertura massima del cinquanta per cento del contingente di cui al comma 3. a) gli esperti e il personale tecnico che, a qualsiasi titolo, con oneri dello Stato, prestino servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento per la cooperazione di cui alla legge 9 febbraio 1979, n.38 e presso la sede centrale del Servizio speciale di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1985, n.73, da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge; b) i funzionari di cittadinanza italiana che svolgano attività da almeno due anni presso organizzazioni internazionali e comunitarie operanti nel settore della cooperazione con i Paesi in Via di sviluppo, alla data di entrata in vigore della presente legge.
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Tale titolo di precedenza può essere fatto valere dagli interessati con domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
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L'esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti verrà verificata con delibera del Comitato direzionale su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.
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In relazione alle esigenze di supporto derivanti dalla istituzione dell'Unità Tecnica Centrale, la dotazione organica delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri è accresciuta di 25 posti alla V qualifica e di 35 alla IV. La ripartizione delle suddette dotazioni aggiuntive per profili professionali è stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Con la stessa procedura può essere modificata la ripartizione degli anzidetti posti di organico aggiuntivo tra le qualifiche funzionali sempre che intervengano modifiche nei pertinenti profili. Il personale che presti servizio a tempo pieno ed a qualunque titolo, presso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo o presso il Servizio speciale istituito ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge svolgendo mansioni di supporto amministrativo, può essere ammesso entro sei mesi a sostenere, a domanda, una prova selettiva per l'immissione nel contigente aggiuntivo di organico di cui al presente comma, nelle qualifiche e profili corrispondenti alle mansioni svolte. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione, sono stabilite le procedure e le modalità di svolgimento delle prove selettive.
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All'onere derivante dall'applicazione del comma 9, valutato in lire un miliardo e duecento milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Riordinamento del Ministero degli affari esteri".
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Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13 (Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo)
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Le unità tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione.
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Le unità tecniche sono costituite da esperti dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12 e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonché da personale esecutivo e ausiliario assumibile in loco con contratti a tempo determinato.
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I compiti delle unità tecnica consistono: a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento; b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali; c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto; d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.
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Ciascuna unità tecnica è diretta da un esperto dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12, che risponde, anche per quanto riguarda l'amministrazione dei fondi di cui al comma 5, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.
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Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.
Art. 14 (Fondo speciale)
Il Fondo speciale è stato soppresso a seguito dell’entrata in vigore della Legge n.559/1993. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale sono iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri. L’art.14 della Legge n.49/1987 è sostituito dal seguente:
Art.14 (Disponibilità finanziarie)
1. I mezzi finanziari destinati all’attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti :
a. dagli stanziamenti iscritti nell’apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all’art.11 comma 3 lett.d) della Legge 5 agosto 1978 n.468, come sostituito dall’art.5 della Legge 23 agosto 1988 n.362;
b. dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti e organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;
c. da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;
d. da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati; e. da qualsiasi altro provento derivante dall’esercizio delle attività della Direzione Generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.
2. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del Tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio. 3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle Finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all’estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità.
Art. 15 (Autonomia finanziaria della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo )
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Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nei limiti della presente legge [..]
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Presso la Direzione generale è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali [..].
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La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione.
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A tal fine è costituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Tale ufficio è tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della Direzione generale. Entro il suddetto termine l'ufficio dovrà comunicare alla Direzione Generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo.
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Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può stipulare, previa delibera del Comitato direzionale, convenzioni e contratti con soggetti esterni all'amministrazione dello Stato.
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[comma abrogato]
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In ogni caso le delibere e i pareri del Comitato direzionale sulle singole iniziative di cooperazione dovranno essere obbligatoriamente corredate da specifica valutazione dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12. Nel caso di trattativa privata, il contratto e le relative valutazioni tecniche devono essere pubblicate nel bollettino di cui all'articolo 9, comma 5.
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La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può predisporre, su richiesta del Ministro degli affari esteri o del Comitato direzionale, l'effettuazione di particolari controlli, che siano riferiti a singoli progetti ed abbiano carattere temporaneo, da parte di organismi terzi e indipendenti, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi della presente legge.
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Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli Affari esteri, può apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri di cui all'art.14 comma 1 lett.a), cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo.
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[comma abrogato]



