Che cos’è una Onlus? Come si costituisce? Quali sono le differenze tra una ONLUS e una ONG ?
Le ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, rientrano nella più ampia categoria degli Enti No profit, dove si collocano tutte le Organizzazioni, Associazioni, Circoli, Comitati, come pure Enti regionali e locali, che svolgono attività senza scopo di lucro. Questa è dunque la principale differenza tra gli Enti No Profit e qualunque altra forma di Associazione, che ha invece come obiettivo la realizzazione di un profitto.
All’interno della categoria No Profit, le ONLUS - disciplinate dal Decreto Legislativo 460/97 – si differenziano dagli altri Enti per i destinatari dell’attività svolta, che sono terzi e non i soci o gli iscritti dell’Associazione stessa.
Affinché un Ente No Profit venga riconosciuto come ONLUS è necessario che risponda a determinati requisiti, come previsto dall’art. 10 del d. lgs. 460/97 e cioè:
1. Deve perseguire uno degli scopi specificamente elencati nell’articolo citato
2. Deve costituirsi mediante Statuto o Atto Costitutivo, utilizzando la forma della scrittura privata autenticata o certificata o dell’atto pubblico
3. Deve iscriversi nell’apposita “Anagrafe unica delle ONLUS”, istituita presso il Ministero delle Finanze; a seguito dell’esito positivo della registrazione, l’Associazione godrà di una serie di privilegi ed agevolazioni di natura fiscale.
Le ONG – Organizzazioni Non Governative – sono ONLUS, più specificamente sono delle ONLUS che concentrano la loro attività nella cooperazione allo sviluppo.
Per costituire una ONG è dunque necessario seguire il medesimo iter della ONLUS.
Diverso è il caso in cui una ONG voglia essere riconosciuta “idonea” dal Ministero degli Affari Esteri e dunque poter accedere ai finanziamenti previsti dal MAE stesso, come previsto dalla L. 49/87 all’art. 29. L’idoneità si ottiene mediante apposito decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative. I requisiti necessari sono elencati all’art. 28 della L. 49/87: indispensabile è aver svolto attività – documentabile - di cooperazione allo sviluppo per un periodo non inferiore ai tre anni.